Scalata alla Lazio, la Procura Generale ricorre in Cassazione contro le assoluzioni degli ex capi ultras

(Adnkronos) –
La procura generale della Corte di Appello di Roma ricorre in Cassazione contro le assoluzioni dello scorso maggio nei confronti degli ex capi ultras imputati nel processo sulla scalata della Lazio che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005. “Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” le ragioni per le quali la sostituta procuratrice generale Vittoria Bonfanti chiede alla Cassazione di annullare la sentenza con rinvio “per una nuova pronuncia”.  Lo scorso maggio i giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Roma avevano assolto con la formula perché il fatto non sussiste
Yuri
Alviti, Fabrizio Toffolo, Paolo Arcivieri, Guidocarlo Di Cosimo, Giuseppe Bellantonio e Fabrizio Di Marziantonio. In primo grado, nel gennaio 2015 erano state comminate invece condanne da 4 anni e 2 mesi a 2 anni e due mesi. Fra gli imputati c’erano i capi ultras degli Irriducibili accusati di tentata estorsione, fra cui Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel parco degli Acquedotti. Per la procura generale, che invece aveva chiesto la conferma delle condanne di primo grado, la sentenza "non ha dato conto in modo esauriente dei motivi per i quali ha ritenuto di sovvertire la sentenza di condanna emessa in primo grado, omettendo di confutare tutte le ragioni che sorreggevano l'iniziale valutazione del Tribunale e fornendo una motivazione apparente ed incongrua, non confacente ai principi della logica giuridica e agli indirizzi espressi più volte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria". Secondo la procura generale, "la Corte omette di confrontarsi con le dichiarazioni rese da Claudio Lotito e Cristina Mezzaroma, già analiticamente riportate nella sentenza di primo grado, in particolare Lotito aveva collocato temporalmente la ricezione delle due lettere minatorie indicate nel capo di imputazione nel contesto di due episodi verificatisi nel settembre 2005 presso i suoi uffici di via di Porta Ardeatina: lo scarico di un camion di letame in data 5 settembre e lo scarico di una lavatrice in data 8 settembre. Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, il secondo episodio era stato pubblicamente rivendicato dagli Irriducibili e, quanto al primo, gli accertamenti di polizia giudiziaria avevano evidenziato che il furgone utilizzato per trasportare il letame era stato noleggiato da Yuri Alviti. Tali dati, costituiscono elementi di collegamento tra gli episodi materiali e il contesto di pressione descritto nell'imputazione" sottolinea il pg. Inoltre, si legge nell'atto, "la Corte afferma che l'azione di contestazione degli Irriducibili era stata determinata, soprattutto, da ragioni economiche connesse alla perdita dei privilegi derivanti dalla precedente gestione societaria e che, sotto tale profilo, l'impianto probatorio risultava sostenuto da 'prove decisive e inscalfibili'. Tali premesse non sono state tuttavia coerentemente sviluppate nella valutazione della minaccia integrante il reato di tentata estorsione". Nel ricorso si segnala infatti che dalle deposizioni del dirigente della Digos "nonché dagli elementi richiamati nella sentenza di primo grado emergeva che gli Irriducibili erano dotati di una struttura gerarchica, di un direttivo stabilmente individuato e dotato di capacità decisionale, di una rilevante capacità aggregativa e di una concreta capacità di orientare la tifoseria, anche attraverso iniziative violente. La sentenza di primo grado valorizzava, inoltre, la disponibilità e il controllo degli strumenti attraverso i quali il direttivo poteva indirizzare la contestazione: l'emittente radiofonica 'La Voce della Nord', la pubblicazione distribuita nella curva, gli striscioni e i cori esposti o intonati allo stadio. Le conversazioni intercettate, puntualmente indicate nella sentenza riformata, documentavano il ruolo del direttivo nella selezione, autorizzazione e diffusione dei contenuti della contestazione". "La sentenza impugnata si limita invece – sottolinea la procura generale – a una descrizione meramente anagrafica del gruppo e non individua il ruolo assunto dai singoli imputati nel direttivo, né spiega perché le specifiche acquisizioni probatorie sopra indicate siano prive di rilievo ai fini della valutazione della loro forza intimidatoria". Una "omissione" si legge nel ricorso, che "non riguarda un elemento accessorio. La capacità intimidatoria del soggetto collettivo costituisce il contesto nel quale gli episodi contestati dovevano essere valutati. La Corte ha quindi esaminato singole condotte senza confrontarsi con il dato probatorio che ne definiva il significato complessivo e la concreta idoneità a esercitare pressione sulla persona offesa". Non solo. Per la procura generale "la sentenza impugnata riconduce gli striscioni, i cori e le iniziative realizzate all'interno dello stadio all'esercizio del diritto di critica dei tifosi, affermando che sarebbe stato lecito esporre striscioni di protesta e rivolgere critiche anche pesanti al presidente della società. La motivazione, tuttavia, non esamina il significato concreto che tali condotte assumevano nel contesto probatorio complessivo. Lotito aveva riferito che, nel periodo considerato, lo stadio era divenuto 'un inferno', che i cori erano rivolti anche alla moglie, che gli striscioni erano utilizzati come strumenti di pressione per la loro diffusione televisiva internazionale e che essi comparivano sistematicamente nella Curva Nord. Aveva inoltre riferito la diffusione, tramite 'La Voce della Nord', del proprio numero di telefono mobile e dei dati relativi alla targa dell'autovettura. La persona offesa aveva collocato l'acme della contestazione nel periodo in cui era prospettato l'acquisto della società da parte del gruppo rappresentato da Chinaglia e aveva spiegato di recarsi allo stadio con un dispositivo di sicurezza composto da dodici persone. Aveva infine dichiarato di aver percepito striscioni, cori, lettere minatorie e attacchi radiofonici come episodi tra loro concatenati e finalizzati a costringerlo a cedere la società". Con il ricorso la procura generale chiede che la Corte di Cassazione annulli la sentenza "con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuova pronuncia".
 
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