{"id":97872,"date":"2025-06-23T12:50:42","date_gmt":"2025-06-23T10:50:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=97872"},"modified":"2025-06-23T12:50:42","modified_gmt":"2025-06-23T10:50:42","slug":"naspi-novita-da-gennaio-2026-dallinps-chiarimenti-e-aggiornamenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=97872","title":{"rendered":"Naspi, novit\u00e0 da gennaio 2026: dall&#8217;Inps chiarimenti e aggiornamenti"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Novit\u00e0 sulla Naspi. La legge di Bilancio 2025 ha modificato l\u2019articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 introducendo, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1 gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso all\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione Naspi in presenza di specifiche condizioni. Lo ricorda l&#039;Inps. \u00a0\u00a0La novit\u00e0 legislativa, in particolare, prevede che &#8211; per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1 gennaio 2025 &#8211; il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall\u2019ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione Naspi.\u00a0La medesima disposizione esclude, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternit\u00e0 e della paternit\u00e0, nonch\u00e9 le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell&#039;ambito della procedura di cui all&#039;articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, consentono l\u2019accesso alla prestazione Naspi. Inps precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria, per cui si richiede la prestazione Naspi, pu\u00f2 riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.\u00a0Per quanto attiene all\u2019aspetto strettamente contributivo si evidenzia che, ai fini del diritto alla prestazione, in particolare, si considerano utili: i contributi previdenziali, comprensivi della quota Naspi versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternit\u00e0 obbligatoria se all&#039;inizio dell&#039;astensione risulta gi\u00e0 versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purch\u00e9 regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all\u2019estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilit\u00e0 di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di et\u00e0 nel limite di cinque giorni lavorativi nell&#039;anno solare.\u00a0Qualora nel periodo di osservazione, che va dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione, siano presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione.\u00a0Inps ribadisce, infine, che le novit\u00e0 introdotte dalla legge di Bilancio si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione che l\u2019assicurato deve fare valere nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione Naspi.\u00a0Pertanto, la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione Naspi, il cui calcolo continua a essere effettuato secondo le previgenti disposizioni.\u00a0&#8212;economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Novit\u00e0 sulla Naspi. 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