{"id":8888,"date":"2024-04-02T08:14:46","date_gmt":"2024-04-02T06:14:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=8888"},"modified":"2024-04-02T08:14:46","modified_gmt":"2024-04-02T06:14:46","slug":"superbonus-2024-dalle-scadenze-alle-aliquote-le-novita-in-arrivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=8888","title":{"rendered":"Superbonus 2024, dalle scadenze alle aliquote: le novit\u00e0 in arrivo"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Sono diverse le novit\u00e0 per il superbonus nel 2024. Le ultime sono arrivate con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo. Tra gli interventi c\u2019\u00e8 l\u2019eliminazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi successivi all\u2019entrata in vigore del decreto, il cui testo \u00e8 atteso in Gazzetta Ufficiale. L\u2019intervento si aggiunge ai divieti gi\u00e0 previsti dal decreto Blocca Cessioni.\u00a0Per il 2024 non ci sar\u00e0 possibilit\u00e0 di regolarizzare le mancate comunicazioni all\u2019Agenzia delle Entrate relative alle cessioni dei crediti oltre la scadenza del 4 aprile, data l\u2019eliminazione della remissione in bonis.\u00a0Sono inoltre state stabilite misure per acquisire maggiori informazioni sulla realizzazione degli interventi agevolabili. Per il mancato invio dei dati sugli interventi \u00e8 prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro, nel caso di interventi gi\u00e0 avviati. In presenza di nuovi interventi, invece, \u00e8 stabilita la decadenza dall\u2019agevolazione.\u00a0Viene anche stabilita la sospensione della compensazione dei crediti fiscali in presenza di debiti con lo Stato di importo superiore a 10.000 euro.\u00a0\u00a0Alle novit\u00e0 in arrivo con il decreto approvato dall\u2019Esecutivo, il cui testo \u00e8 in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si affiancano quelle gi\u00e0 stabilite dall\u2019intervento della fine dello scorso anno.\u00a0Come anticipato, viene esteso il divieto generalizzato all\u2019utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura ai casi che erano rimasti fuori da quanto previsto dal decreto Blocca Cessioni dello scorso anno. La cessione verr\u00e0 cancellata anche per gli interventi che interessano le case popolari (IACP) e quelli di cooperative edilizie ed enti del terzo settore.\u00a0Dovrebbe rimanere la possibilit\u00e0 di utilizzare le opzioni per gli interventi su immobili danneggiati da terremoti ma si dovr\u00e0 attendere il testo del decreto per la conferma.\u00a0I contribuenti interessati dovranno fare attenzione a rispettare la scadenza del 4 aprile prossimo, spostata rispetto al termine originario del 16 marzo, relativa alla comunicazione all\u2019Agenzia delle Entrate delle somme oggetto di cessioni. Non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile la regolarizzazione per il mancato invio con il pagamento della sanzione di 250 euro entro il 15 ottobre. Viene infatti eliminata la possibilit\u00e0 di utilizzare la remissione in bonis. \u00a0Sono inoltre introdotte misure per acquisire maggiori informazioni sulla realizzazione degli interventi agevolabili. Il mancato invio dei dati porter\u00e0 alla pesante sanzione di 10.000 euro o alla decadenza dall\u2019agevolazione, a seconda dei casi interessati, rispettivamente interventi gi\u00e0 avviati o nuovi interventi.\u00a0Un\u2019altra novit\u00e0 in arrivo \u00e8 la sospensione della compensazione in presenza di debiti con lo Stato. Lo \u201cstop\u201d viene previsto nel caso di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali o ad atti emessi dall\u2019Agenzia delle Entrate con importo superiore a 10.000 euro.\u00a0La sospensione si applica se sono passati 30 giorni dalla scadenza del pagamento e non ci sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione attivi. Il blocco alla compensazione con modello F24 si applica fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.\u00a0Alle ultime novit\u00e0 si affiancano quelle gi\u00e0 previste dall\u2019intervento dell\u2019Esecutivo della fine dello scorso anno. Per le spese sostenute nel 2024 \u00e8 stato stabilito un contributo a fondo perduto a copertura della riduzione dell\u2019agevolazione. L\u2019accesso alla somma \u00e8 previsto nel rispetto di determinati requisiti reddituali e di avanzamento dei lavori: reddito inferiore a 15.000 euro e il raggiungimento di almeno uno stato di avanzamento del 60 per cento al 31 dicembre 2023.\u00a0\u00a0Dal 1\u00b0 gennaio scorso ci sono state diverse modifiche in relazione alle aliquote del superbonus.\u00a0Per le spese relative al 2023 l\u2019agevolazione \u00e8 stata riconosciuta nella misura del 90 o del 110 per cento. Per i condomini la misura della detrazione verr\u00e0 ridotta all\u2019aliquota del 70 per cento nel 2024 e scender\u00e0 ulteriormente al 65 per cento per il 2025. Per le villette e le unifamiliari, invece, la possibilit\u00e0 di beneficiare del bonus edilizio si \u00e8 conclusa con la scadenza del 31 dicembre 2023.\u00a0Al quadro appena presentato si devono aggiungere alcune eccezioni relative ad alcune categorie di soggetti che potranno continuare a beneficiare del superbonus nella misura del 110 per cento.\u00a0Si tratta degli interventi di riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici e dei lavori in cui i soggetti sono enti del Terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali.\u00a0Per tali categorie l\u2019aliquota del 110% si potr\u00e0 applicare per le spese sostenute non solo nel 2024 ma entro la scadenza del 31 dicembre 2025.\u00a0\u00a0Le scadenze relative al superbonus in calendario per il 2024 sono meno di quelle dello scorso anno.\u00a0La pi\u00f9 importante e imminente \u00e8 quella del 4 aprile prossimo: il termine relativo alle comunicazioni all\u2019Agenzia delle Entrate delle opzioni per le spese sostenute nel 2023 o per le rate annuali riferite a interventi realizzati negli anni precedenti.\u00a0La comunicazione relativa alle cessioni del credito e agli sconti in fattura deve essere effettuata entro il termine indicato, per evitare di perdere la possibilit\u00e0. Il termine canonico, fissato al 16 marzo dell\u2019anno successivo al sostenimento delle spese, \u00e8 stato oggetto di proroga con il provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate del 22 febbraio scorso.\u00a0A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, come anticipato, non sar\u00e0 possibile provvedere all\u2019adempimento oltre la scadenza. Il nuovo decreto, in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce l\u2019impossibilit\u00e0 a utilizzare la remissione in bonis per la regolarizzazione con pagamento delle sanzioni.\u00a0Il rispetto della scadenza del 4 aprile interessa esclusivamente i soggetti che possono ancora utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura, in linea di massima quelli che hanno presentato la CILA entro il 16 febbraio 2023.\u00a0Un\u2019altra scadenza in calendario \u00e8 quella del 31 dicembre 2024. I condomini che vogliono mantenere la detrazione al 70% devono concludere i lavori entro la fine dell\u2019anno.\u00a0Dal 1\u00b0 gennaio 2025, per le spese sostenute il prossimo anno, l\u2019agevolazione verr\u00e0 ridotta al 65%.\u00a0Un\u2019ulteriore termine in calendario riguarda il contributo a fondo perduto, previsto a determinate condizioni, per le spese sostenute a partire dal 1\u00b0 gennaio scorso. Tali spese dovranno essere sostenute entro il 31 ottobre 2024.\u00a0Sar\u00e0 invece inserito in calendario il termine per l\u2019invio delle domande per accedere a tale contributo, data che deve ancora essere stabilita.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Come anticipato il decreto 212\/2023, approvato alla fine dello scorso anno, ha introdotto un contributo a fondo perduto per coprire la riduzione dell\u2019agevolazione a tutela dei soggetti che hanno gi\u00e0 iniziato lavori di superbonus nei condomini.\u00a0L\u2019importo sar\u00e0 riconosciuto nel rispetto di determinati requisiti di reddito e di avanzamento dei lavori.\u00a0Le condizioni da rispettare sono le seguenti:\u00a0\u25cf il raggiungimento di uno stato di avanzamento di almeno il 60 per cento al 31 dicembre 2023;\u00a0\u25cf un reddito del beneficiario dell\u2019agevolazione inferiore a 15.000 euro;\u00a0\u25cf il sostenimento delle spese tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 ottobre 2024.\u00a0L\u2019importo del contributo deve essere ancora definito ma non pu\u00f2 superare la differenza tra la misura dell\u2019agevolazione riconosciuta per le spese sostenute nel 2023 e quella che sar\u00e0 riconosciuta per le spese del 2024.\u00a0L\u2019attuazione della norma \u00e8 demandata all\u2019attuazione di un decreto del Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, che avrebbe dovuto essere .\u00a0Oltre all\u2019incertezza sui criteri e sulle modalit\u00e0 di erogazione del nuovo contributo, non sono ancora state fornite le indicazioni sulla scadenza per la presentazione della domanda. Si dovr\u00e0 infatti attendere un apposito provvedimento dell\u2019Agenzia delle Entrate, successivo all\u2019adozione del decreto di attuazione del MEF.\u00a0&#8212;economia\/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Sono diverse le novit\u00e0 per il superbonus nel 2024. Le ultime sono arrivate con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 marzo. Tra gli interventi c\u2019\u00e8 l\u2019eliminazione della&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8889,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2,3],"class_list":["post-8888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag-adnkronos","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8888\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8889"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}