{"id":51181,"date":"2024-11-14T18:45:00","date_gmt":"2024-11-14T17:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=51181"},"modified":"2024-11-14T18:45:00","modified_gmt":"2024-11-14T17:45:00","slug":"autonomia-differenziata-consulta-legge-costituzionale-ma-illegittima-in-alcune-parti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=51181","title":{"rendered":"Autonomia differenziata, Consulta: legge costituzionale ma illegittima in alcune parti"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019intera legge sull\u2019autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. Lo rende noto la stessa Consulta, in attesa del deposito della sentenza. \u00a0In particolare i giudici della Consulta sottolineano che la forma di Stato riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle Regioni e alla possibilit\u00e0 che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell\u2019unit\u00e0 della Repubblica, della solidariet\u00e0 tra le Regioni, dell\u2019eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell\u2019equilibrio di bilancio. \u00a0Pertanto la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell\u2019articolo 116, terzo comma, della Costituzione non deve corrispondere all\u2019esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della societ\u00e0 e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, \u00e8 il principio costituzionale di sussidiariet\u00e0 che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l\u2019autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l\u2019efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilit\u00e0 politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini. \u00a0Partendo da queste premesse viene ritenuta incostituzionale la possibilit\u00e0 che l\u2019intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del richiamato principio di sussidiariet\u00e0. \u00a0La Corte contesta poi il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, i cosiddetti Lep, priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento. Incostituzionale \u00e8 poi la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vale a dire un Dpcm, a determinare l\u2019aggiornamento dei Lep e quindi la determinazione dei Lep con Dpcm sino all\u2019entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge. per definire i Lep. \u00a0<br \/>\nIncostituzionale viene poi considerata la possibilit\u00e0 di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l\u2019andamento dello stesso gettito, perch\u00e9 in base a tale previsione potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che \u2013dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all\u2019esercizio delle funzioni trasferite- non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni. \u00a0Pollice verso poi per la facoltativit\u00e0, piuttosto che per la doverosit\u00e0, per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidariet\u00e0 e unit\u00e0 della Repubblica. Giudicata poi incostituzionale l\u2019estensione della legge sull\u2019autonomia, e dunque dell\u2019articolo116, terzo comma, della Costituzione alle Regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.\u00a0La Corte ha poi fornito alcuni criteri interpretativi tali da garantire la costituzionalit\u00e0 di altre parti della legge. In particolare l\u2019iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo; la legge di differenziazione non \u00e8 di mera approvazione dell\u2019intesa (&#039;prendere o lasciare&#039;) ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l\u2019intesa potr\u00e0 essere eventualmente rinegoziata. La limitazione della necessit\u00e0 di predeterminare i Lep ad alcune materie (distinzione tra &#039;materie Lep&#039;e &#039;materie-no Lep&#039;) va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come &#039;no-Lep&#039;, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. \u00a0L&#039;individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovr\u00e0 avvenire non sulla base della spesa storica, bens\u00ec prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso. Infine la clausola di invarianza finanziaria richiede inoltre che, al momento della conclusione dell\u2019intesa e dell\u2019individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi derivanti dall&#039;appartenenza all&#039;Ue.\u00a0La Consulta sottolinea che spetter\u00e0 ora al Parlamento, nell\u2019esercizio della sua discrezionalit\u00e0, colmare i vuoti derivanti dall\u2019accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalit\u00e0 della legge. La Corte rester\u00e0 poi competente a vagliare la costituzionalit\u00e0 delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre Regioni o in via incidentale.\u00a0&#8212;politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalit\u00e0 dell\u2019intera legge sull\u2019autonomia differenziata delle regioni ordinarie, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo. 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