{"id":3671,"date":"2024-02-28T15:12:18","date_gmt":"2024-02-28T14:12:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=3671"},"modified":"2024-02-28T15:12:18","modified_gmt":"2024-02-28T14:12:18","slug":"logico-legge-determina-gia-entita-del-fondo-bocciato-tentativo-adm-su-prelievo-salvasport","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=3671","title":{"rendered":"LOGiCO: &#8220;Legge determina gi\u00e0 entit\u00e0 del fondo, bocciato tentativo Adm su prelievo Salvasport&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Un ripensamento che contrasta con la legge e che estende il campo di applicazione di una tassa di scopo, a discapito dei concessionari delle scommesse. Con una sentenza pubblicata, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha accolto il ricorso dei concessionari e annullato gli atti impugnati con i quali l\u2019Agenzia dei Monopoli e delle Dogane aveva intimato agli operatori il pagamento di importi integrativi del prelievo Salvasport introdotta dal Decreto Rilancio nel 2020 per sostenere lo sport. E&#039; quanto scrive in una nota LOGiCO, la Lega Operatori di Gioco su Canale Online.\u00a0Secondo il massimo giudice amministrativo la richiesta contrasta con le indicazioni del legislatore che, nel prevedere il prelievo, ha indicato anche la complessiva entit\u00e0 del fondo. L\u2019Agenzia dei Monopoli e delle Dogane aveva, in un primo momento, interpretato correttamente il significato della legge, indicando, 40 milioni di euro per l\u2019anno 2020 e in 50 milioni di euro per l\u2019anno 2021, il monte complessivo da raggiungere, salvo poi tornare sui suoi passi e richiedere il pagamento di ulteriori somme, pretendendo l\u2019applicazione della tassa dello 0,5% sul \u201craccolto\u201d del gioco per tutto il periodo di riferimento. Le nuove determinazioni erano state emanate a seguito di &#039;interlocuzioni&#039; dell\u2019Agenzia con la Ragioneria di Stato, secondo le quali non sarebbe esistito alcun monte complessivo rispetto alla tassa.\u00a0\u201cCome avevamo anticipato un anno fa &#8211; commenta Moreno Marasco presidente di LOGiCO (Lega Operatori di Gioco su Canale Online) \u2013 la vicenda si chiude con una secca bocciatura, gi\u00e0 abbondantemente annunciata e un dispendio di tempo e denaro anche pubblico. Occorre ricordare peraltro che questa tassa calcolata non sugli effettivi fatturati delle aziende ma sulla raccolta complessiva (comprendente quindi anche le vincite) ha colpito principalmente i giocatori. Siamo certi che il nuovo corso dell\u2019Agenzia dei Monopoli e delle Dogane sapr\u00e0 gestire in maniera diversa i rapporti con i concessionari e chiudere una stagione di inutile e controproducente conflittualit\u00e0\u201d.<br \/>\n\u00a0Nelle motivazioni il Consiglio di Stato ha ricordato che la tassa era stata introdotta \u201cin via di decretazione d\u2019urgenza per far fronte all\u2019emergenza economica insorta a seguito della chiusura e delle restrizioni alle attivit\u00e0 economiche, con lo scopo di reperire le risorse necessarie per finanziare le misure di sostegno e di rilancio dell\u2019economia e del settore sportivo\u201d quindi non per finanziare la spesa pubblica in generale. Il Consiglio di Stato ha poi sottolineato \u201cla necessit\u00e0 che l\u2019attivit\u00e0 di riscossione sia esercitata entro un quadro di plausibile certezza\u201d, nell\u2019ottica di bilanciare gli interessi contrapposti.\u00a0Il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi dei concessionari ma oggi il Consiglio di Stato ribalta la decisione del giudice amministrativo di primo grado accogliendo i ricorsi dei concessionari per violazione di legge ed eccesso di potere.\u00a0&#8212;economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Un ripensamento che contrasta con la legge e che estende il campo di applicazione di una tassa di scopo, a discapito dei concessionari delle scommesse. Con una sentenza pubblicata, il Consiglio di&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":3672,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[2,3],"class_list":["post-3671","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-senza-categoria","tag-adnkronos","tag-ultimora"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3671\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/3672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telelaser.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}