{"id":26085,"date":"2024-06-25T10:29:11","date_gmt":"2024-06-25T08:29:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=26085"},"modified":"2024-06-25T10:29:11","modified_gmt":"2024-06-25T08:29:11","slug":"ex-ilva-tribunale-ue-va-chiuso-se-ci-sono-pericoli-gravi-per-ambiente-e-salute","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=26085","title":{"rendered":"Ex Ilva, tribunale Ue: &#8220;Va chiuso se ci sono pericoli gravi per ambiente e salute&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; &quot;In caso di pericoli gravi e rilevanti per l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019ambiente e della salute umana&quot; provocati dall&#039;attivit\u00e0 dell\u2019acciaieria Ilva di Taranto l&#039;attivit\u00e0 deve essere sospesa. In questo caso &quot;il termine per applicare le misure di protezione previste dall\u2019autorizzazione all\u2019esercizio non pu\u00f2 essere prorogato ripetutamente e l\u2019esercizio dell\u2019installazione deve essere sospeso&quot;, scrive la Corte di Giustizia dell&#039;Ue in una sentenza relativa alla acciaieria ricordando come &quot;nel 2019 la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha accertato che l\u2019acciaieria provocava significativi effetti dannosi sull\u2019ambiente e sulla salute degli abitanti della zona&quot;. &quot;Varie misure per la riduzione del suo impatto sono state previste sin dal 2012, ma i termini stabiliti per la loro attuazione sono stati ripetutamente differiti&quot;, aggiunge.\u00a0La Corte di giustizia dell&#039;Unione europea, nella sentenza sulla richiesta presentata dal tribunale di Milano, sottolinea poi che spetta proprio al Tribunale di Milano valutare la sospensione dell&#039;attivit\u00e0 dell&#039;acciaieria Ilva di Taranto, dal momento che a fronte di &quot;pericoli gravi e rilevanti&quot; per l\u2019ambiente e la salute umana, non si pu\u00f2 prorogare ripetutamente il termine per applicare le misure di protezione previste dall\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell&#039;impianto. Lo sottolinea la .\u00a0La Corte &#8211; ricorda come &quot;numerosi abitanti della zona hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano contro il proseguimento dell\u2019esercizio dell\u2019acciaieria&quot; &#8211; risponde a una istanza presentata dai giudici lombardi che hanno chiesto &quot;se la normativa italiana e le norme derogatorie speciali applicabili all\u2019acciaieria Ilva al fine di garantirne la continuit\u00e0 siano in contrasto con la direttiva&quot; Direttiva 2010\/75\/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali. Mentre, secondo il governo italiano, la direttiva non fa alcun riferimento alla valutazione del danno sanitario, la Corte rileva che la nozione di &quot;inquinamento&quot; ai sensi di tale direttiva include i danni tanto all\u2019ambiente quanto alla salute umana. &quot;Pertanto, la valutazione dell\u2019impatto dell\u2019attivit\u00e0 di un\u2019installazione come l\u2019acciaieria Ilva su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio&quot;.\u00a0&quot;Secondo il Tribunale di Milano, tale presupposto non \u00e8 stato rispettato per quanto riguarda il danno sanitario. Il gestore deve altres\u00ec valutare tali impatti durante tutto il periodo di esercizio della sua installazione. Inoltre, secondo il Tribunale di Milano, le norme speciali applicabili all\u2019acciaieria Ilva hanno consentito di rilasciarle un\u2019autorizzazione ambientale e di riesaminarla senza considerare talune sostanze inquinanti o i loro effetti nocivi sulla popolazione circostante. Ebbene, la Corte rileva che il gestore di un\u2019installazione deve fornire, nella sua domanda di autorizzazione iniziale, informazioni relative al tipo, all\u2019entit\u00e0 e al potenziale effetto negativo delle emissioni che possono essere prodotte dalla sua installazione. Solo le sostanze inquinanti che si ritiene abbiano un effetto trascurabile sulla salute umana e sull\u2019ambiente possono non essere assoggettate al rispetto dei valori limite di emissione nell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio&quot;.\u00a0La Corte afferma poi che, &quot;contrariamente a quanto sostenuto dall\u2019Ilva e dal governo italiano, il procedimento di riesame non pu\u00f2 limitarsi a fissare valori limite per le sostanze inquinanti la cui emissione era prevedibile. Occorre tener conto anche delle emissioni effettivamente generate dall\u2019installazione nel corso del suo esercizio e relative ad altre sostanze inquinanti&quot;. &quot;In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019installazione, il gestore &#8211; conclude la corte &#8211; deve adottare immediatamente le misure necessarie per garantire il ripristino della conformit\u00e0 della sua installazione a tali condizioni nel pi\u00f9 breve tempo possibile&quot;.\u00a0\u00a0&#8212;economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; &quot;In caso di pericoli gravi e rilevanti per l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019ambiente e della salute umana&quot; provocati dall&#039;attivit\u00e0 dell\u2019acciaieria Ilva di Taranto l&#039;attivit\u00e0 deve essere sospesa. 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