{"id":124982,"date":"2026-10-17T18:31:46","date_gmt":"2026-10-17T16:31:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=124982"},"modified":"2026-10-17T18:31:46","modified_gmt":"2026-10-17T16:31:46","slug":"attentato-a-ranucci-il-riesame-su-lavitola-materiale-investigativo-granitico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=124982","title":{"rendered":"Attentato a Ranucci, il Riesame: &#8220;Su Lavitola materiale investigativo granitico&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; \u201cIl materiale investigativo\u201d nei confronti di Valter Lavitola \u201crisulta granitico\u201d in merito \u201calla sussistenza di gravit\u00e0 indiziaria (\u2026) anche tenuto conto delle ammissioni, seppure parziali\u201d. E\u2019 quanto scrivono i giudici del Riesame di Roma nelle motivazioni dell\u2019ordinanza con cui lo scorso settembre hanno respinto le istanze delle difese confermando la misura cautelare<br \/>\nin carcere per l\u2019ex editore, mandante reo confesso dell\u2019attentato davanti all\u2019abitazione di Sigfrido Ranucci. Con la decisione i giudici avevano anche confermato l\u2019aggravante del metodo mafioso. \u00a0Il Tribunale della Libert\u00e0 sottolinea la \u201ccontraddittoriet\u00e0\u201d delle dichiarazioni rese da Lavitola in merito all\u2019organizzazione dell\u2019attentato dinamitardo. \u201cIn un primo momento, infatti, Lavitola ha affermato di avere conferito un incarico preciso, circoscritto al suo uomo di fiducia Clesio Tavares Gomes e cio\u00e8 sparare lui stesso, senza coinvolgere altri, tre o quattro colpi contro il muro dell&#039;abitazione del Ranucci; solo il giorno dopo l&#039;attentato, dai mezzi di informazione, aveva scoperto che il coindagato non aveva seguito le sue istruzioni ed aveva fatto di testa sua, assoldando soggetti a lui ignoti che avevano posizionato l&#039;ordigno presso l&#039;abitazione del Ranucci\u201d. In seguito per\u00f2 Lavitola \u201cha sensibilmente modificato la sua versione, affermando, in un primo momento, di avere accettato il rischio che il coindagato, in virt\u00f9 delle sue pregresse esperienze non solo nel campo della sicurezza, ma anche in ambito militare internazionale, potesse discostarsi dalle sue indicazioni per poi sostenere di avere conferito al Clesio Tavares una sorta di \u2018mandato in bianco\u2019 perch\u00e9 \u2018non gli ho detto fai cos\u00ec o \u00e8 meglio non fare l&#039;attentato\u2019. Al di l\u00e0 delle incontestabili e rilevanti differenze fra le versioni offerte\u201d da Lavitola, sottolineano i giudici nelle 31 pagine di motivazioni, \u201cappare del tutto inverosimile che Clesio Tavares abbia di sua iniziativa modificato nel senso indicato le modalit\u00e0 esecutive dell&#039;attentato senza consultare previamente il Lavitola. Ci\u00f2 proprio in considerazione del rapporto che lega i due indagati, pi\u00f9 volte ribadito dallo stesso Lavitola, di natura quasi filiale, di estrema fiducia reciproca; fiducia che non si comprende per quale ragione il coindagato avrebbe dovuto tradire, assumendosi le conseguenti gravi responsabilit\u00e0 ed anche i correlativi oneri economici\u201d.\u00a0<br \/>\nFra le bugie dette da Lavitola, per i giudici del Riesame c\u2019\u00e8 anche il sopralluogo effettuato da Lavitola e da Clesio Tavares davanti l&#039;abitazione di Ranucci il 15 settembre 2025. \u201cSopralluogo negato da Lavitola sia in sede di prime dichiarazioni spontanee che di interrogatorio. Dall&#039;analisi del traffico telefonico degli indagati\u201d per\u00f2 \u00e8 emerso che quel pomeriggio \u201cLavitola e Clesio Tavares si recavano in zona Torvajanica, dove si trova l&#039;abitazione del Ranucci per poi immediatamente fare rientro a Roma\u201d. Per i giudici inoltre resta confermata l\u2019aggravante del metodo mafioso, in particolare per le \u201callarmanti modalit\u00e0 dell&#039;azione (\u2026) gi\u00e0 di per s\u00e9 evocative della forza intimidatrice del metodo mafioso e cos\u00ec infatti sono state percepite, nell&#039;immediatezza, dalla persona offesa, che, in sede di denuncia e poi di sit, riferiva di essere stato oggetto nel corso degli ultimi anni di ripetute minac\u0441\u0435 \u0435 avvertimenti connessi alla sua attivit\u00e0 giornalistica e d&#039;inchiesta anche in ambito di criminalit\u00e0 organizzata, motivo per cui gli era stata assegnata sin dall&#039;agosto 2021 una misura di tutela personale\u201d. I giudici evidenziano le \u201cgravi modalit\u00e0 dell&#039;azione, indicative di una personalit\u00e0 spregiudicata, con una propensione delinquere non comune, tenuto conto che il Lavitola incaricava il coindagato individuare esecutori materiali che, per pochi soldi, si prestavano a compiere il fatto in esame che avrebbe potuto avere conseguenze molto pi\u00f9 gravi considerato che le autovetture della persona offesa erano a gas\u201d. Per il Tribunale della Libert\u00e0 infine sussiste anche il pericolo di fuga dato che Lavitola, come emerso dalle intercettazioni, \u201ca partire dal 1 luglio 2026, subito dopo l&#039;esecuzione della misura nei confronti dei quattro esecutori materiali, era in procinto di partire per l&#039;Africa\u201d. Per i difensori di Lavitola, gli avvocati Sergio e Arturo Cola, \u201cle motivazioni del Riesame non convincono, in particolare sull\u2019aggravante\u201d e annunciano ricorso in Cassazione.\u00a0\u00a0<br \/>\n&#8212;cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; \u201cIl materiale investigativo\u201d nei confronti di Valter Lavitola \u201crisulta granitico\u201d in merito \u201calla sussistenza di gravit\u00e0 indiziaria (\u2026) anche tenuto conto delle ammissioni, seppure parziali\u201d. 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