{"id":121635,"date":"2025-11-19T12:00:35","date_gmt":"2025-11-19T11:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=121635"},"modified":"2025-11-19T12:00:35","modified_gmt":"2025-11-19T11:00:35","slug":"imu-seconda-casa-ce-un-modo-per-non-pagarla-ecco-in-quali-casi-e-possibile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telelaser.it\/?p=121635","title":{"rendered":"Imu seconda casa, c&#8217;\u00e8 un modo per non pagarla? Ecco in quali casi \u00e8 possibile"},"content":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211;<br \/>\nConto alla rovescia per il pagamento della seconda rata dell&#039;Imu per il 2025. Per chi non avesse pagato in un&#039;unica soluzione il 16 giugno scorso, la data da cerchiare in rossi \u00e8 il 16 dicembre. Ma \u00e8 possibile non pagarla?\u00a0L&#039;imposta municipale propria (Imu) \u00e8 l&#039;imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A\/1, A\/8 e A\/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli. Si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fatta salva l&#039;autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. \u00a0L&#039;abitazione principale \u00e8 definita come l&#039;unit\u00e0 immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.\u00a0\u00a0<br \/>\nUna sentenza della Corte Costituzionale (13\/10\/2022 n. 209) ha rivisto un aspetto discusso. In precedenza, per non pagare l&#039;Imu era necessario che l&#039;intero nucleo familiare del proprietario avesse sia la residenza anagrafica che la dimora abituale nello stesso immobile. Se ad esempio i coniugi avevano residenze e dimore separate in due immobili diversi, situati nello stesso Comune, l&#039;esenzione Imu poteva applicarsi solo a una delle due abitazioni.\u00a0La Corte costituzionale ha invece stabilito che &quot;\u00e8 incostituzionale la normativa Imu che non consente a entrambi i coniugi la fruizione dell&#039;esenzione Imu prima casa sui rispettivi immobili ove gli stessi risiedano e vivano stabilmente e singolarmente, avendovi fissato la propria abitazione principale disgiunta rispetto all&#039;altro coniuge. Spiega, infatti, la Consulta che nell&#039;attuale contesto caratterizzato dall&#039;aumento della mobilit\u00e0 nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall&#039;evoluzione dei costumi, \u00e8 sempre pi\u00f9 frequente l&#039;ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, per ricongiungersi periodicamente, ad esempio nel fine settimana&quot;.\u00a0&quot;In tali casi non ritenere sufficiente, ai fini dell&#039;agevolazione Imu, la sussistenza dei requisiti della residenza e della dimora abituale presso un determinato immobile, \u00e8, secondo i giudici costituzionali discriminatorio rispetto a chi, in possesso di pari requisiti, ne beneficia in quanto singolo o convivente di fatto. In conclusione non pu\u00f2 essere evocato l&#039;obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall&#039;art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro di stabilire residenze disgiunte. Di conseguenza dalla norma censurata deve essere espunto il riferimento al &#039;nucleo familiare&#039; in quanto discriminatorio rispetto alla logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili&quot;, si legge sul sito del Mef (Dipartimento della Giustizia tributaria).\u00a0\u00a0Il ministero dell&#039;Economia ha pubblicato il decreto del 6 novembre 2025, che aggiorna l&#039;allegato sulle agevolazioni Imu gi\u00e0 introdotte nel 2024. Il provvedimento non stravolge la struttura dell&#039;imposta, ma raffina i criteri che consentono ai Comuni di intervenire sulle aliquote, in coerenza con l&#039;effettivo utilizzo dell&#039;immobile.\u00a0<br \/>\nPer i proprietari, soprattutto di case al mare o chalet in montagna, si apre uno scenario potenzialmente pi\u00f9 favorevole, ma con un elemento decisivo: nulla sar\u00e0 automatico, ogni sgravio dipender\u00e0 dalla scelta del Comune ricorda Immobiliare.it.\u00a0Il decreto amplia dunque il margine di manovra dei sindaci per modulare l&#039;imposta sulle abitazioni non affittate, non concesse in comodato e utilizzate solo per alcuni periodi dell&#039;anno. Si parla delle cosiddette case &quot;a disposizione&quot;, categoria che comprende in modo naturale le tipiche abitazioni stagionali. Qui la novit\u00e0 \u00e8 significativa: l&#039;aliquota potr\u00e0 essere graduata non solo a partire da quella base, ma considerando l&#039;uso effettivo dell&#039;immobile. Una casa vissuta solo per qualche settimana l&#039;anno, con consumi ridotti o utenze sospese, potr\u00e0 essere valutata diversamente rispetto a un immobile sfruttato tutto l&#039;anno.  Attenzione per\u00f2: l&#039;agevolazione riguarda solo gli immobili non locati. Le case vacanza gestite in forma commerciale, affittate o inserite nel circuito delle locazioni brevi, non rientrano nella logica dello sconto.\u00a0<br \/>\n&#8212;cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Adnkronos) &#8211; Conto alla rovescia per il pagamento della seconda rata dell&#039;Imu per il 2025. 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